Avvertenza: 
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23  luglio
2021, n. 106, recante:  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
  Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
  Per gli atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
                               Art. 1 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   «Covid-19»,   e'   riconosciuto   un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e,  inoltre,  presentano  istanza  e  ottengono  il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  22  marzo  2021,   n.   41,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) e che non abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 
  2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1  spetta
nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  ed  e'
corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate   mediante   accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o  postale  sul  quale  e'  stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto  forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente  abbia  effettuato  tale
scelta per il precedente contributo. 
  3. Al contributo di cui ai commi 1 e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  7,  primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono valutati ((in 5.873 milioni)) di euro per l'anno 2021. 
  5. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo  a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I  soggetti  che,  a  seguito  della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento  del  contributo  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  abbiano
beneficiato del contributo di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  potranno
ottenere l'eventuale maggior valore  del  contributo  determinato  ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito  d'imposta  dall'Agenzia  delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato  da  quello  da
riconoscere ai sensi del  presente  comma.  Se  dall'istanza  per  il
riconoscimento del contributo di cui  al  presente  comma  emerge  un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi  dei  commi
da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa. 
  6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  7. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  a  condizione  che
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno  del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al  31  marzo  2020.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. 
  9. Per i soggetti che hanno  beneficiato  del  contributo  a  fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) novanta per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) settanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5  milioni
di euro; 
    e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  12. Il contributo di cui al comma 5 non  concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti definiti dai  commi  da  5  a  10.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli  elementi  da  dichiarare
nell'istanza al fine del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12  «Aiuti
sotto  forma  di  sostegno  a  costi   fissi   non   coperti»   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID  19»,  e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle  comunicazioni  della  liquidazione  periodica   IVA   di   cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 
  14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  5  a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. 
  15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  16. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la  cui  partita  IVA  risulti  non
attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  18. Il contributo di cui  al  comma  16  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  19. Il contributo a fondo perduto di  cui  al  comma  16  spetta  a
condizione che  vi  sia  un  peggioramento  del  risultato  economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale  definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al  comma  16
e' determinato applicando la  percentuale  che  verra'  definita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  alla  differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2020  rispetto  a  quello  relativo  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al  netto  dei  contributi  a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia  delle  entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
dell'articolo 1 del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
  21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  23. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto  di  cui  al
comma 16, i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle  entrate  con  l'indicazione
della sussistenza dei requisiti  definiti  dai  commi  da  16  a  20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
individuati gli  specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  al  31
dicembre 2020 nei quali sono indicati  gli  ammontari  dei  risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20. 
  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al  comma
16 puo'  essere  trasmessa  solo  se  la  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2020  e'
presentata entro il 10 settembre 2021. 
  25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24  e'  destinata  una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri  si  fa  fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari  a  850  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo 77. 
  ((25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata,
in aggiunta a quanto previsto dal comma  25,  un'ulteriore  somma  di
452,1 milioni di euro per l'anno  2021,  cui  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.)) 
  26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  27. L'efficacia delle misure ((previste dai commi da 16 a 26))  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, ((e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo)):  «Le  imprese
presentano  un'apposita  autodichiarazione  con  la  quale  attestano
l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione  3.1  di  cui  al
periodo precedente. 
  29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati ((in 9.273  milioni
di euro)) per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  30. (( (Soppresso) )). 
  ((30-bis. In favore dei soggetti titolari  di  reddito  agrario  ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  nonche'  ai  soggetti  che  hanno  conseguito  ricavi  di   cui
all'articolo 85, comma  1,  lettere  a)  o  b),  o  compensi  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo  unico  superiori  a  10
milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro,  nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, in  possesso  degli  altri
requisiti previsti  per  il  riconoscimento  dei  contributi  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  o  di  cui  ai
commi da 5 a 13 del presente articolo, e' riconosciuto: 
  a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021,  n.  69,  determinato  in  misura  pari  all'importo   ottenuto
applicando la percentuale  del  20  per  cento  alla  differenza  tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato  e  dei  corrispettivi
dell'anno 2019; in tale caso, e' riconosciuto anche il contributo  di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le
modalita' ivi previste; 
  b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del  presente  articolo,
determinato,  nel  caso  in  cui  gli  interessati   beneficino   del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura  pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in  tale  caso,  non  e'
riconosciuto il contributo di cui ai commi da  1  a  3  del  presente
articolo; 
  c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del  presente  articolo,
determinato, nel caso in  cui  gli  interessati  non  beneficino  del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura  pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 
  30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui  al  comma
30-bis  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e   le
disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. 
  30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis
e 30-ter, valutati in  529  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in  materia  di
          sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di
          lavoro,   salute   e   servizi    territoriali,    connesse
          all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Contributo a fondo perduto in  favore  degli
          operatori economici e proroga dei  termini  in  materia  di
          dichiarazione precompilata IVA). - 1. Al fine di  sostenere
          gli    operatori    economici    colpiti     dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
          fondo perduto a favore dei  soggetti  titolari  di  partita
          IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che
          svolgono  attivita'  d'impresa,  arte   o   professione   o
          producono reddito agrario. 
                2. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1
          non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui  attivita'
          risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo
          l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  agli   enti
          pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di  cui
          all'articolo 162-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti
          titolari di reddito agrario  di  cui  all'articolo  32  del
          citato testo unico delle imposte  sui  redditi  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          nonche' ai soggetti con  ricavi  di  cui  all'articolo  85,
          comma 1, lettere a) e b), del predetto testo  unico  o  con
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
          periodo d'imposta antecedente a quello in corso  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
                4. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che  l'ammontare  medio  mensile  del   fatturato   e   dei
          corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore  almeno  del  30
          per  cento  rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del
          fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.  Al  fine  di
          determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
          riferimento alla data di effettuazione  dell'operazione  di
          cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai  soggetti
          che hanno attivato la partita IVA dal 1°  gennaio  2019  il
          contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui  al
          presente comma. 
                5. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato in misura pari all'importo ottenuto  applicando
          una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  medio
          mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020  e
          l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
          dell'anno 2019 come segue: 
                  a) sessanta per cento per i soggetti con  ricavi  e
          compensi indicati al comma  3  non  superiori  a  centomila
          euro; 
                  b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a centomila  euro  e
          fino a quattrocentomila euro; 
                  c) quaranta per cento per i soggetti con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a 1 milione di euro; 
                  d) trenta per cento per i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di  euro
          e fino a 5 milioni di euro; 
                  e) venti per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di  euro
          e fino a 10 milioni di euro. 
                Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA  dal
          1° gennaio 2019, ai  fini  della  media  di  cui  al  primo
          periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione
          della partita IVA. 
                5-bis. Il contributo di  cui  al  comma  1  non  puo'
          essere pignorato. 
                6. Fermo quanto disposto dal comma  2,  per  tutti  i
          soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA
          dal 1° gennaio 2020, l'importo del  contributo  di  cui  al
          presente   articolo   non   puo'   essere    superiore    a
          centocinquantamila euro ed e' riconosciuto,  comunque,  per
          un importo non  inferiore  a  mille  euro  per  le  persone
          fisiche e a duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche. 
                7. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e  non
          concorre alla formazione del valore della produzione netta,
          di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  In
          alternativa, a scelta  irrevocabile  del  contribuente,  il
          contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto  nella  sua
          totalita' sotto forma di credito d'imposta,  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  presentando
          il modello F24 esclusivamente tramite i servizi  telematici
          resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui
          al secondo periodo,  non  si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. 
                8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
          i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia  delle  entrate.
          L'istanza deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,
          entro sessanta giorni dalla data di avvio  della  procedura
          telematica per la presentazione della stessa. Le  modalita'
          di   presentazione   dell'istanza,   il    suo    contenuto
          informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
          altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni
          del presente articolo sono definiti con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                9.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9  a  14  del
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  con
          riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al
          regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo. 
                10. All'articolo 4 del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1: 
                    1) all'alinea, le parole «1° gennaio  2021»  sono
          sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»; 
                    2) la lettera c) e' soppressa; 
                  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1.1  A
          partire dalle operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio
          2022, in via sperimentale, oltre alle bozze  dei  documenti
          di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
          mette a disposizione anche  la  bozza  della  dichiarazione
          annuale dell'IVA.». 
                11. Sono abrogate le  disposizioni  dell'articolo  1,
          commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
          n. 137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo le parole: «e per i comuni»  sono  inserite
          le  seguenti:  «con  popolazione  superiore   a   diecimila
          abitanti»; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il
          requisito  del  numero  di  abitanti  di  cui  al   periodo
          precedente non  si  applica  ai  comuni  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229». 
                12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati
          in 11.150 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede,
          quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42,
          quanto a 280  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle
          risorse rivenienti dall'abrogazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di  euro,  mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla  predetta
          Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
                13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
          14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione  contenute
          nelle seguenti  disposizioni,  per  le  quali  rilevano  le
          condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti  di
          importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di  sostegno  a
          costi  fissi  non  coperti»   della   Comunicazione   della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19», e successive modificazioni: 
                  a)  articoli  24,  25,  120,  129-bis  e  177   del
          decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
                  b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020 n. 77; 
                  c) articolo  78,  comma  1,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020 n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
                  d) articolo  78,  comma  3,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020 n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre  2020  n.  126  limitatamente  all'imposta
          municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021; 
                  e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8,  8-bis,  9,  9-bis,
          9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176; 
                  f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre
          2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          gennaio 2021, n. 6; 
                  g) articolo 1, comma 599, della legge  30  dicembre
          2020, n. 178; 
                  h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e
          6 dell'articolo 6 del presente decreto. 
                14.  Gli  aiuti  di  cui  al  comma  13  fruiti  alle
          condizioni e nei limiti della Sezione  3.1  della  suddetta
          Comunicazione  della  Commissione  europea  possono  essere
          cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai
          sensi  della  medesima  Sezione.  Le   imprese   presentano
          un'apposita  autodichiarazione  con  la   quale   attestano
          l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1  di
          cui al periodo precedente. 
                15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al
          comma 13 che intendono avvalersi anche della  Sezione  3.12
          della  suddetta  Comunicazione  della  Commissione  europea
          rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione.
          A   tal   fine   le    imprese    presentano    un'apposita
          autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza  delle
          condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
                16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
          da  13  a  15  ai  fini  della  verifica,   successivamente
          all'erogazione del contributo, del rispetto  dei  limiti  e
          delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1  e  3.12  della
          suddetta comunicazione della Commissione  europea.  Con  il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
          e  controllo  degli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi   delle
          predette   sezioni   della   citata   Comunicazione   della
          Commissione europea. 
                17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  13
          a 16 si applica la definizione di impresa  unica  ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                17-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  12,   comma
          7-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9, si applicano, con  le  modalita'  previste  dal
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  236
          del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento
          ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro  il
          31 ottobre 2020.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, 54,  comma  1,
          74, 85, comma 1, 162-bis del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il  reddito  agrario
          e' costituito dalla parte del reddito medio  ordinario  dei
          terreni imputabile al capitale d'esercizio e al  lavoro  di
          organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'
          del terreno, nell'esercizio di  attivita'  agricole  su  di
          esso. 
                2. Sono considerate attivita' agricole: 
                  a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
          terreno e alla silvicoltura; 
                  b) l'allevamento di animali con mangimi  ottenibili
          per almeno un quarto dal terreno  e  le  attivita'  dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione non eccede il doppio di quella del  terreno
          su cui la produzione stessa insiste; 
                  c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
          2135  del  codice  civile,  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
                3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata. 
                4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.» 
                «Art.  54  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e  professioni   e'   costituito   dalla   differenza   tra
          l'ammontare dei compensi in denaro o  in  natura  percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli utili, e quello  delle  spese  sostenute  nel  periodo
          stesso nell'esercizio dell'arte o della professione,  salvo
          quanto stabilito nei  successivi  commi.  I  compensi  sono
          computati  al  netto   dei   contributi   previdenziali   e
          assistenziali stabiliti dalla legge a carico  del  soggetto
          che li corrisponde. 
                Omissis.» 
                «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi  e
          le  amministrazioni  dello  Stato,   compresi   quelli   ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
          giuridica, i comuni, le unioni di comuni,  i  consorzi  tra
          enti locali, le associazioni e gli enti gestori di  demanio
          collettivo, le comunita' montane, le province e le  regioni
          non sono soggetti all'imposta. 
                2.   Non   costituiscono   esercizio   dell'attivita'
          commerciale: 
                  a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
          pubblici; 
                  b)   l'esercizio   di   attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.» 
                «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                Omissis.» 
                «Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa'  di
          partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,   si
          definiscono: 
                  a) intermediari finanziari: 
                    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38, e i soggetti con stabile organizzazione nel  territorio
          dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 
                    2)  i  confidi  iscritti   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 112-bis del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
                    3)  gli  operatori  del   microcredito   iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
                    4) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
          1); 
                  b)  societa'  di  partecipazione   finanziaria:   i
          soggetti che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente
          l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
          finanziari; 
                  c) societa' di  partecipazione  non  finanziaria  e
          assimilati: 
                    1) i soggetti che esercitano in via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 
                    2) i soggetti  che  svolgono  attivita'  non  nei
          confronti del pubblico di cui al comma  2  dell'articolo  3
          del  regolamento  emanato  in   materia   di   intermediari
          finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,  112,
          comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della  legge
          30 aprile 1999, n. 130. 
                2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di   attivita'   di   assunzione   di   partecipazioni   in
          intermediari finanziari sussiste, quando, in base  ai  dati
          del  bilancio  approvato  relativo   all'ultimo   esercizio
          chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
          detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
          intercorrenti con gli  stessi,  unitariamente  considerati,
          inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e  le   garanzie
          rilasciate, sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale, inclusi gli  impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate. 
                3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di attivita' di assunzione di  partecipazioni  in  soggetti
          diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando,  in
          base ai dati del  bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
          esercizio    chiuso,    l'ammontare    complessivo    delle
          partecipazioni  in  detti   soggetti   e   altri   elementi
          patrimoniali intercorrenti con  i  medesimi,  unitariamente
          considerati, sia superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. - 4. (Omissis). 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali», e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art.  31  (Preclusione  alla  autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, relativi alle imposte  erariali,  e'  vietata
          fino a concorrenza dell'importo dei  debiti,  di  ammontare
          superiore a millecinquecento euro,  iscritti  a  ruolo  per
          imposte erariali e relativi accessori, e  per  i  quali  e'
          scaduto il termine di pagamento. In  caso  di  inosservanza
          del divieto di cui al  periodo  precedente  si  applica  la
          sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti
          a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e  per  i
          quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
          dell'ammontare indebitamente compensato.  La  sanzione  non
          puo'   essere   applicata   fino   al   momento   in    cui
          sull'iscrizione a ruolo penda  contestazione  giudiziale  o
          amministrativa e non puo' essere comunque superiore  al  50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
          20 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
          della contestazione.  E'  comunque  ammesso  il  pagamento,
          anche parziale, delle somme iscritte a  ruolo  per  imposte
          erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
          crediti relativi alle  stesse  imposte,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Si riporta il testo  del  comma  53  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «1. - 52. (Omissis). 
                53. A partire dal 1º gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione  delle  dichiarazioni).   -   1.   -   2-ter.
          (Omissis). 
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-bis  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi
          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate,  entro  l'ultimo
          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una
          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e),  e
          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  comunicazione  dei
          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il
          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto
          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di
          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni
          periodiche effettuate. 
                2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
          2,  sono  stabilite  le  modalita'  e  le  informazioni  da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
                3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi
          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati
          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi
          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione
          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni
          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano
          meno le predette condizioni di esonero. 
                4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e  635  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  le  risultanze  dell'esame
          dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto  e  le
          valutazioni concernenti la coerenza tra i dati  medesimi  e
          le comunicazioni di cui al comma 1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472. Si applica  l'articolo  54-bis,  comma  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.". 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25    del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.  Al  fine
          di   sostenere   i    soggetti    colpiti    dall'emergenza
          epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo  a
          fondo perduto a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
          d'impresa e  di  lavoro  autonomo  e  di  reddito  agrario,
          titolari di partita  IVA,  di  cui  al  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
          unico delle imposte sui redditi. 
                2. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1
          non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui  attivita'
          risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza  di
          cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo  74,
          ai soggetti di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi  e  ai  contribuenti  che  hanno
          diritto alla percezione  delle  indennita'  previste  dagli
          articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
                3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                4. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
                5. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                  a) venti per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                  b) quindici per cento per i soggetti con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                  c) dieci per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                6. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
                7. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
          i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
                9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8  contiene  anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
                10. Le modalita' di  presentazione  dell'istanza,  il
          suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                11.   Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
                14. Nei casi di percezione del contributo in tutto  o
          in parte non spettante si applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
                15. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati
          in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  59  e  60  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 59 (Contributo a fondo  perduto  per  attivita'
          economiche e commerciali  nei  centri  storici).  -  1.  E'
          riconosciuto un contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
          esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
          al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei  comuni
          capoluogo di provincia o  di  citta'  metropolitana  e  dei
          comuni ove sono situati santuari  religiosi  che,  in  base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione  di  dati  statistici,  abbiano   registrato
          presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: 
                  a) per i comuni capoluogo  di  provincia  e  per  i
          comuni con popolazione superiore a diecimila  abitanti  con
          popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati
          santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore  a
          quello dei residenti negli stessi comuni; 
                  b) per i comuni capoluogo di citta'  metropolitana,
          in numero pari o superiore a  quello  dei  residenti  negli
          stessi comuni. 
                2. Il contributo spetta a condizione che  l'ammontare
          del fatturato e  dei  corrispettivi  riferito  al  mese  di
          giugno 2020, degli esercizi di cui al comma  1,  realizzati
          nelle zone A dei comuni di cui al  medesimo  comma  1,  sia
          inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato  e  dei
          corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del  2019.
          Per  i  soggetti  che  svolgono  autoservizi  di  trasporto
          pubblico non di linea l'ambito  territoriale  di  esercizio
          dell'attivita' e' riferito all'intero territorio dei comuni
          di cui al comma 1. 
                3.  L'ammontare   del   contributo   e'   determinato
          applicando una percentuale alla differenza tra  l'ammontare
          del fatturato e  dei  corrispettivi  riferito  al  mese  di
          giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: 
                  a) 15  per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi non superiori a quattrocentomila euro nel  periodo
          d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                  b) 10  per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  un
          milione di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
                  c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi
          superiori a  un  milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                4. Il contributo a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
          comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi
          2 e 3, per un ammontare non inferiore a mille euro  per  le
          persone fisiche e a duemila euro  per  i  soggetti  diversi
          dalle persone fisiche. Detti importi minimi  sono  altresi'
          riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato  l'attivita'  a
          partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni  di  cui
          al comma 1. In ogni  caso,  l'ammontare  del  contributo  a
          fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro. 
                5. Per il contributo di cui ai commi 1,  2  e  3,  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 25, commi da 7  a  14,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                6. Il contributo di cui al presente articolo  non  e'
          cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per  le
          imprese della ristorazione ivi indicate, le  quali  possono
          presentare richiesta per uno solo dei due contributi. 
                7. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati
          in 500 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114.» 
                «Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno  delle
          imprese).   - 1.   L'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per  l'anno
          2020. 
                2. Per  la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020. 
                3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1 le parole "100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "300  milioni
          di euro per l'anno 2020"; 
                  b) al comma 2, dopo le parole "di cui al  comma  5"
          sono inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  di  imprese  che,
          indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
          e  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale»; 
                  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
          Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di  sei  mesi
          della  cassa  integrazione  di  cui  all'articolo  44   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  il
          Fondo opera per i costi da  sostenersi  dalla  societa'  in
          relazione alla proroga medesima  ed  indipendentemente  dal
          numero dei dipendenti della societa' interessata.  In  tali
          casi, la  procedura  di  licenziamento  gia'  avviata  deve
          intendersi sospesa per il  periodo  di  operativita'  della
          proroga  della  cassa  integrazione   per   consentire   la
          finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
          produttiva."; 
                d) al comma 5, le parole "Con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali". 
                4. Al fine di rafforzare il sostegno ai  processi  di
          trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
          imprese, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 231,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
                5. Per le finalita' di  promozione  della  nascita  e
          dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  4  dicembre  2014,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la  dotazione  del  Fondo
          per la crescita sostenibile  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
                6. Per il sostegno alle imprese che partecipano  alla
          realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
          europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  b),
          del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  la
          dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementata  di
          950 milioni di euro per l'anno 2021. 
                7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a  774
          milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
          il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                7-bis.  I  soggetti  che  non  adottano  i   principi
          contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data
          di entrata in vigore del presente decreto,  possono,  anche
          in deroga all'articolo 2426, primo comma,  numero  2),  del
          codice  civile,  non  effettuare  fino  al  100  per  cento
          dell'ammortamento annuo del  costo  delle  immobilizzazioni
          materiali e  immateriali,  mantenendo  il  loro  valore  di
          iscrizione,  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio
          annuale regolarmente approvato. La  quota  di  ammortamento
          non effettuata ai sensi del presente comma e'  imputata  al
          conto economico relativo all'esercizio successivo e con  lo
          stesso  criterio  sono  differite  le   quote   successive,
          prolungando quindi per tale quota il piano di  ammortamento
          originario  di  un  anno.   Tale   misura,   in   relazione
          all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla
          pandemia da SARS-COV-2, puo' essere  estesa  agli  esercizi
          successivi con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta'  di
          cui al comma 7-bis destinano a  una  riserva  indisponibile
          utili   di   ammontare   corrispondente   alla   quota   di
          ammortamento   non   effettuata   in   applicazione   delle
          disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili  di
          esercizio di importo  inferiore  a  quello  della  suddetta
          quota di ammortamento, la riserva e' integrata  utilizzando
          riserve di utili o altre riserve patrimoniali  disponibili;
          in mancanza, la riserva e' integrata,  per  la  differenza,
          accantonando gli utili degli esercizi successivi. 
                7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
          della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo  della
          corrispondente    riserva    indisponibile,     indicandone
          l'influenza   sulla   rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio. 
                7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
          deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
          e' ammessa alle stesse condizioni e con gli  stessi  limiti
          previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  prescindere
          dall'imputazione  al  conto  economico.   Ai   fini   della
          determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui
          agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446,  la  deduzione  della  quota   di
          ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa  alle  stesse
          condizioni e con gli  stessi  limiti  previsti  dai  citati
          articoli,   a   prescindere   dall'imputazione   al   conto
          economico. 
                7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
          ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che,  a
          far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,  hanno  il
          domicilio fiscale o la sede  operativa  nel  territorio  di
          comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
          erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
          di emergenza da COVID-19, classificati totalmente  montani,
          di  cui  all'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   ovvero
          ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n.  9
          del 14 giugno 1993, e non inseriti nella  lista  indicativa
          dei  comuni  colpiti  da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
          istruzioni  per  la  compilazione   dell'istanza   per   il
          riconoscimento del contributo a fondo  perduto,  pubblicate
          dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020,  possono
          presentare la domanda entro trenta  giorni  dalla  data  di
          riavvio della procedura  telematica  per  la  presentazione
          della stessa, come definita con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          riavvia la procedura telematica e disciplina  le  modalita'
          attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
          n. 34 del 2020. 
                7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, per l'anno  2020,  un  apposito
          fondo,  con  una  dotazione  di  5  milioni  di  euro,  che
          costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo  1,
          comma 199, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' attuative delle risorse  del  fondo.
          Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
          monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis  e  1-ter
          del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli
          operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove
          misure  restrittive).  -  1.  Al  fine  di  sostenere   gli
          operatori dei settori economici  interessati  dalle  misure
          restrittive introdotte con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  del  24  ottobre  2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25  ottobre  2020,  per
          contenere  la  diffusione  dell'epidemia   "Covid-19",   e'
          riconosciuto un contributo a fondo  perduto  a  favore  dei
          soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,  hanno  la
          partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,
          dichiarano di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di
          quelle riferite ai codici ATECO riportati  nell'Allegato  1
          al presente decreto. Il contributo non spetta  ai  soggetti
          che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25  ottobre
          2020. 
                2. 
                3. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 
                4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
          requisiti di fatturato di cui al comma 3  ai  soggetti  che
          dichiarano di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di
          quelle riferite ai codici ATECO riportati  nell'Allegato  1
          che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°  gennaio
          2019. 
                5. Per i soggetti  che  hanno  gia'  beneficiato  del
          contributo a fondo  perduto  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  che  non
          abbiano restituito  il  predetto  contributo  indebitamente
          percepito, il contributo di cui al comma 1  e'  corrisposto
          dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento  diretto
          sul conto corrente bancario o postale sul  quale  e'  stato
          erogato il precedente contributo. 
              6. Per i soggetti che non hanno presentato  istanza  di
          contributo a fondo  perduto  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma
          1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita  istanza
          esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  e   il
          modello  approvati  con  il  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  del  10   giugno   2020;   il
          contributo non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui
          partita IVA risulti  cessata  alla  data  di  presentazione
          dell'istanza. 
                7. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato: a) per i soggetti di  cui  al  comma  5,  come
          quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25
          del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di  cui
          al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base  dei
          dati  presenti  nell'istanza  trasmessa   e   dei   criteri
          stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo  25   del
          decreto-legge n.  34  del  2020;  qualora  l'ammontare  dei
          ricavi o compensi  di  tali  soggetti  sia  superiore  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il valore e' calcolato applicando  la  percentuale
          di cui  al  comma  5,  lettera  c),  dell'articolo  25  del
          decreto-legge n.  34  del  2020.  Le  predette  quote  sono
          differenziate  per  settore  economico  e  sono   riportate
          nell'Allegato 1 al presente decreto. 
                8. In ogni caso, l'importo del contributo di  cui  al
          presente  articolo  non  puo'  essere  superiore   a   euro
          150.000,00. 
                9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso  dei
          requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo  e'
          determinato    applicando    le    percentuali    riportate
          nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi  di
          1.000 euro per le persone fisiche e di  2.000  euro  per  i
          soggetti diversi dalle persone fisiche. 
                10.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a  14,  del
          decreto-legge n. 34 del 2020. 
                11.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la
          trasmissione delle  istanze  di  cui  al  comma  6  e  ogni
          ulteriore  disposizione  per  l'attuazione   del   presente
          articolo. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti dalla Comunicazione della Commissione europea  del
          19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per  le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modifiche. 
                13. E' abrogato l'articolo 25-bis del  decreto  legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                14.  Per  gli   operatori   dei   settori   economici
          individuati  dai  codici  ATECO  561030   -   Gelaterie   e
          pasticcerie, 561041 - Gelaterie  e  pasticcerie  ambulanti,
          563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e  551000
          - Alberghi, con domicilio fiscale o  sede  operativa  nelle
          aree  del  territorio  nazionale,  caratterizzate  da   uno
          scenario di elevata o massima gravita' e da un  livello  di
          rischio alto, individuate con  le  ordinanze  del  Ministro
          della salute adottate ai sensi degli articoli  2  e  3  del
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
          novembre 2020, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  4   novembre   2020,   e
          dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo  a
          fondo perduto di cui al presente articolo e'  aumentato  di
          un ulteriore 50 per  cento  rispetto  alla  quota  indicata
          nell'Allegato 1. 
                14-bis. - 14-ter. 
                14-quater.  Agli   oneri   derivanti   dal   presente
          articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020
          e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021,  di  cui  477
          milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di  euro  per
          l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza  del  Ministro  della
          salute del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a
          2.930  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   ai   sensi
          dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro  per  l'anno
          2020,   mediante   utilizzo   delle   risorse    rivenienti
          dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 
                14-quinquies.   All'articolo   13,   comma   9,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo
          periodo e' soppresso.» 
                «Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da  destinare
          agli operatori IVA dei settori economici interessati  dalle
          nuove misure restrittive di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020).  -  1.  Al
          fine di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
          interessati dalle  misure  restrittive  introdotte  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
          novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia  da
          COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo  perduto  a
          favore dei soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,
          hanno  la  partita  IVA  attiva,   dichiarano,   ai   sensi
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  di  svolgere  come
          attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
          riportati nell'Allegato 2 al presente decreto  e  hanno  il
          domicilio fiscale  o  la  sede  operativa  nelle  aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          massima  gravita'  e  da  un  livello  di   rischio   alto,
          individuate  con  ordinanze  del  Ministro   della   salute
          adottate  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
          dell'articolo 19-bis del presente  decreto.  Il  contributo
          non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA  a
          partire dal 25 ottobre 2020. 
                2. Con riferimento al contributo a fondo  perduto  di
          cui al comma 1, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore  del  contributo
          e'  calcolato  in  relazione  alle  percentuali   riportate
          nell'Allegato 2. 
                3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati  in  563  milioni  di  euro   per   l'anno   2020,
          conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          34.» 
                «Art.     1-ter     (Estensione     dell'applicazione
          dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 1 si  applicano  anche  ai
          soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,  hanno  la
          partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          abbiano dichiarato di svolgere  come  attivita'  prevalente
          una  di  quelle  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
          nell'Allegato 4 al presente decreto. 
                2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 446 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e,  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          34.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          18 dicembre 2020, n. 172,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6  (Ulteriori  disposizioni
          urgenti per fronteggiare i rischi  sanitari  connessi  alla
          diffusione del COVID-19): 
                «Art. 2 (Contributo  a  fondo  perduto  da  destinare
          all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
          sostenere gli operatori dei settori  economici  interessati
          dalle   misure   restrittive   introdotte   dal    presente
          decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia  di
          COVID-19, e' riconosciuto un contributo  a  fondo  perduto,
          nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
          di 190 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  favore  dei
          soggetti che, alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano  di  svolgere
          come attivita' prevalente una di quelle riferite ai  codici
          ATECO riportati nella tabella di  cui  all'allegato  1  del
          presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti  che
          hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1°  dicembre
          2020. 
                2.   Il   contributo   a   fondo    perduto    spetta
          esclusivamente ai soggetti che hanno gia'  beneficiato  del
          contributo a fondo  perduto  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  che  non
          abbiano restituito il predetto ristoro, ed  e'  corrisposto
          dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento  diretto
          sul conto corrente bancario o postale sul  quale  e'  stato
          erogato il precedente contributo. 
                3. L'ammontare del contributo e' pari  al  contributo
          gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
          34 del 2020. 
                4. In ogni caso, l'importo del contributo di  cui  al
          presente  articolo  non  puo'  essere  superiore   a   euro
          150.000,00. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a  14,  del
          decreto-legge n. 34 del 2020. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
                7. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  455
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
          l'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo  13-duodecies  del  decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176. Ai  fini  dell'immediata  attuazione
          delle disposizioni recate dal presente comma, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ove   necessario,   puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
          pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea: 
                «Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
                2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora  lo  Stato
          in causa non si conformi a tale decisione entro il  termine
          stabilito,  la  Commissione   o   qualsiasi   altro   Stato
          interessato puo' adire direttamente la Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e  259.  A
          richiesta di uno Stato membro,  il  Consiglio,  deliberando
          all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o  da
          istituirsi da parte  di  questo  Stato,  deve  considerarsi
          compatibile  con  il  mercato  interno,  in   deroga   alle
          disposizioni dell'articolo 107  o  ai  regolamenti  di  cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio  non
          si  e'  pronunciato  entro  tre  mesi  dalla   data   della
          richiesta, la Commissione delibera. 
                3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
                4.   La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti
          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il
          Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che
          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al
          paragrafo 3 del presente articolo.».